Statuto

                    Statuto A.N.T.O. – ODV

                    Associazione Nazionale Trapiantati Organi – Organizzazione di volontariato

ARTICOLO 1° – Denominazione, sede, finalità ed attività.
Si è costituita, in data 26 febbraio 1991, l’Associazione denominata “A.N.T.O., Associazione Nazionale Trapiantati Organi – Organizzazione di Volontariato”, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “A.N.T.O. – ODV”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione è apartitica e apolitica ed è aperta agli appartenenti a qualsiasi nazionalità, razza e confessione religiosa.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
4) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’Associazione, per il raggiungimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività sopra indicate, intende:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dei trapianti e dei trapiantati, spingendo sulla ricerca;
b) innescare meccanismi, affinché sorgano e/o possano migliorare le strutture ospedaliere a favore di chi deve subire o ha già subito un trapianto;
c) assicurare ai trapiantati assistenza psicologica e informativa;
d) favorire e semplificare il reinserimento dei trapiantati nella Società e nel mondo del lavoro;
e) adoperarsi, con aiuti morali e psicologici, verso coloro i quali sono in attesa di trapianto;
f) divenire punto di riferimento per le famiglie dei donatori e dei trapiantati, affinché l’esperienza di ognuno sia posta al servizio di tutti;
g) promuovere opera di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, per far sì che tutte le strutture pubbliche aderiscano sempre di più e meglio alle necessità del “mondo” del trapiantato;
h) facilitare la conoscenza tra i trapiantati, anche a livello nazionale ed internazionale, organizzandone la presenza e la partecipazione;
i) formare gruppi di volontariato per l’assistenza ai trapiantati;
j) tutelare gli interessi dei Soci, nonché assisterli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti vari:
k) sviluppare e mantenere relazioni con analoghe Associazioni;
l) costituire Centri di informazione per la divulgazione in ordine alle problematiche sui trapianti, alle donazioni di organi e alle attività varie dell’Associazione.
m) Distribuire le proprie pubblicazioni a scopo divulgativo.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

ARTICOLO 2° – Soci, criteri di ammissione e di esclusione.
Il numero dei soci è illimitato; essi si dividono in:
1) Soci Fondatori;
2) Soci Trapiantati;
3) Soci Ordinari;
4) Soci Onorari.
I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
I Soci Trapiantati sono tutti coloro che hanno avuto un trapianto di organi e che ne fanno richiesta secondo le modalità di seguito precisate.
I Soci Ordinari sono tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione, s’impegnano per realizzarle e ne fanno richiesta secondo le modalità di seguito precisate.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per speciali benemerenze, nel numero massimo di quindici per ogni mandato.
In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.
Coloro che intendono aderire all’Associazione, siano essi aspiranti Soci Trapiantati o Soci Ordinari, devono rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; la comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L’aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Il mancato pagamento, per due anni consecutivi, della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di Socio, dichiarata in apposito verbale del Consiglio di Amministrazione ed annotata nel Libro degli associati.

ARTICOLO 3° – Diritti e doveri dei Soci.
Ogni Socio ha il dovere di:
a) osservare le norme dello Statuto e le delibere degli Organi Sociali;
b) versare la quota di rinnovo, entro la data stabilita dal Consiglio d’Amministrazione;
c) adempiere agli Impegni assunti nei confronti dell’Associazione;
d) non danneggiare moralmente e/o materialmente l’Associazione:
e) non perseguire scopi e/o interessi in contrasto con quelli dell’Associazione.
Ogni Socio ha il diritto di:
a) prendere parte alle Assemblee e ai Referendum, con diritto di voto;
b) ricevere le comunicazioni dell’Associazione;
c) usufruire delle facilitazioni e/o convenzioni stipulate dall’Associazione.

ARTICOLO 4° – Organi.
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria);
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5° – Assemblea Generale
L’assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota associativa.
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e gli argomenti all’Ordine del Giorno.
La constatazione della validità dell’Assemblea viene fatta dal Presidente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente, prima dell’inizio dell’Assemblea, stabilisce il sistema di votazione, che, però, non potrà mai avvenire “per acclamazione”.
Ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delega, ma ogni partecipante non potrà detenerne più di tre.
L’Assemblea ORDINARIA deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile.
Essa ha i seguenti compiti:
• determinare l’Indirizzo generale dell’Associazione;
• deliberare sulle attività svolte dagli Organi Direttivi;
• discutere ed approvare i bilanci annuali (consuntivi e preventivi), proposti dal Consiglio di Amministrazione;
• ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea ordinaria può validamente deliberare in prima convocazione, quando è presente almeno la maggioranza del Soci. Trascorso almeno un giorno di calendario dalla data fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende costituita in seconda convocazione e, da quel momento, essa può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Il Presidente chiama uno dei partecipanti a fungere da Segretario dell’Assemblea, Il Verbale, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario stesso e da almeno tre partecipanti.
L’Assemblea STRAORDINARIA è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. Essa ha il compito di deliberare sulle modifiche statutarie e su quant’altro di straordinario possa averne determinato la convocazione.
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza effettiva o per delega, di almeno tre quarti dei Soci; le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 6° – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a quindici Consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso scritto, seguito, possibilmente, da un avviso telefonico a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata. L’avviso dovrà riportare l’Indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e gli argomenti all’Ordine del Giorno.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere da tre sedute, anche non consecutive, del Consiglio di Amministrazione lo farà decadere automaticamente dalla carica.
Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, si provvederà all’elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, del Tesoriere e del Segretario; le votazioni avverranno a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri. In caso di assenza, o di impedimento, il Presidente sarà sostituito dai Vicepresidenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide con la presenza di un numero di Consiglieri pari alla metà più uno degli eletti, mentre le delibere si intenderanno prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
• promuovere iniziative nell’interesse del Soci;
• predisporre i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• precedere all’eventuale assunzione di personale;
• nominare commissioni consultive, permanenti e/o straordinarie chiamandone a far parte anche persone esterne all’Associazione:
• predisporre eventuali modifiche allo Statuto, da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria;
• nominare eventuali comitati Medico-Scientifici, con compiti di consulenza agli Organi dell’Associazione;
• individuare attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale;
• deliberare su tutte le eventualità non previste dal presente Statuto.
Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione verrà redatto un verbale, che dovrà essere controfirmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno; inoltre, si riunisce su richiesta di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica o del Presidente dell’Organo di Controllo. Non è ammesso il voto per delega.
I Consiglieri che non ricoprono cariche in seno al Consiglio, saranno nominati Responsabili dei seguenti settori di trapianto:
• CORNEA
• CUORE
• FEGATO
• MIDOLLO
• PANCREAS
• POLMONE
• RENE
• VARIE

ARTICOLO 7° – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Associazione nei confronti dei Soci, di terzi e, eventualmente, in caso di giudizio.
Al Presidente è devoluta la Firma sociale.

ARTICOLO 8° – Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla gestione dell’Associazione.
Sovrintende alla compilazione dei bilanci sia consuntivi che preventivi. I Bilanci consuntivi saranno preventivamente sottoposti al controllo e all’approvazione dell’Organo di Controllo, insieme con tutti i documenti giustificativi.

ARTICOLO 9° – Segretario
Al Segretario è affidato il buon funzionamento del servizio dell’associazione. Egli è alle dirette dipendenze del Presidente. Durante le sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede a redigere il verbale.

ARTICOLO 10° – Organo di Controllo
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e, nei casi previsti dalla legge, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ARTICOLO 11° – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, tutti eletti dall’Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È chiamato a dirimere questioni tra Soci e il suo giudizio è inappellabile e definitivo.

ARTICOLO 12° – Patrimonio, entrate, bilancio e divieto distribuzione di utili.
Il patrimonio dell’Associazione è formato da beni mobili e immobili e valori che, per acquisti, lasciti e/o donazioni, siano divenuti di proprietà dell’Associazione stessa.
L’Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 1 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 13° – Volontariato e gratuità cariche sociali.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Tutte le cariche ricoperte nell’Associazione sono gratuite. A Consiglieri, membri dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni, purché autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con decisioni prese a maggioranza dei Consiglieri.

ARTICOLO 14° – Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 15° – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile

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