La patente per il trapiantato

NOVITA’ PATENTI GIUGNO 2010

Il Codice della strada prevede che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del cinquantesimo anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età la loro validità è limitata a cinque anni. Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali sono valide 5 anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.

Il nostro caso: trapiantato d’organo

La legislazione attualmente in vigore in materia (Lettera H, Appendice II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata “quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta dalla dialisi o dal trapianto” dalla Commissione Medica Locale e che la validità della patente non sia superiore a due anni.

Inoltre

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce) dispone, al punto 17.1 dell’Allegato III, che “La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare

La visita per il rilascio o il rinnovo
Per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente, bisogna sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica provinciale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, divisi nelle maggiori Aziende USL. La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando una autocertificazione redatta su un apposito modulo, dve vengono elencate le patologie interessate, unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui si è già titolari di una patente normale (che verrà trasformata), questa andrà esibita alla commissione.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

Nel corso della visita dovrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da uno specialista della malattia cronica interessata); durante la visita ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Comments are closed.